Attività Ispettive
Richiamo normativo
L'ispezione è definita dall'art. 3 della Direttiva SEVESO III e comprende tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonchè qualsiasi attività di follow- up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati da parte degli stabilimenti.
L'ispezione è definita dall'art. 3 della Direttiva SEVESO III e comprende tutte le azioni di controllo, incluse le visite in situ, delle misure, dei sistemi, delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, nonchè qualsiasi attività di follow- up eventualmente necessaria, compiute da o per conto dell'autorità competente al fine di controllare e promuovere il rispetto dei requisiti fissati da parte degli stabilimenti.
Stabilimenti di soglia superiore
Ministero Interno
Il piano nazionale di ispezioni - art. 6 del d.lgs. n. 105/2015 è predisposto dal Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA. Il Ministero dell'interno coordina inoltre la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai comitati tecnico regionali.
Comitato Tecnico regionale
L'art. 6 comma 3 , b prevede che i CTR predispongano il programma e svolgano le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti.
Piano Nazionale e Programmi regionali
Il piano nazionale di ispezioni - art. 6 del d.lgs. n. 105/2015 è predisposto dal Ministero dell'interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica, in collaborazione con l'ISPRA. Il Ministero dell'interno coordina inoltre la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai comitati tecnico regionali.
Comitato Tecnico regionale
L'art. 6 comma 3 , b prevede che i CTR predispongano il programma e svolgano le ispezioni ordinarie di cui all'articolo 27 e adotta i provvedimenti discendenti dai relativi esiti.
Piano Nazionale e Programmi regionali
Stabilimenti di soglia inferiore
Regioni
L'art. 7 comma 1 , a prevede che ciascuna Regione predisponga sia il piano regionale di ispezioni che il programma delle ispezioni ordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
Piani e Programmi regionali
L'art. 7 comma 1 , a prevede che ciascuna Regione predisponga sia il piano regionale di ispezioni che il programma delle ispezioni ordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
Piani e Programmi regionali